OSPEDALE
Ospedale di San Giovanni
L’ospedale di San Giovanni Evangelista fu eretto per pia disposizione di alcuni benefattori e, sotto il vescovo Sillani, fu dichiarato ecclesiastico e direttamente soggetto alla giurisdizione dell’ordinario.
Possiede molti beni, i frutti dei quali ascendono a 450 scudi circa, amministrati da un priore, un esattore e quattro discreti, ai quali il vescovo ha chiesto di render conto della loro gestione.
I detti officiali sono eletti ogni anno dai confratelli della congregazione eretta nello stesso ospedale, i quali confratelli, durante le processioni e le altre funzioni, utilizzano vesti bianche.
Per stipendio degli officiali, si corrispondono 4 scudi al priore, uno a ciascun discreto, 25 all’esattore, 10 al cancelliere, 30,70 al guardiano dei boschi e 14 con 4 misure di olio, 40 libbre di legumi, sapone quanto basta agli ospedalieri e un paio di scarpe per l’ospedaliera.
Inoltre, l’ospedale corrisponde 200 scudi alle monache dei Santi Rocco e Agostino e 108 scudi ai tre canonici nominati dalla stessa confraternita – ossia 36 per ciascuno – con l’onere di celebrare una messa quotidiana nella chiesa collegiata a settimane alterne e di assistere gli infermi a turno durante l’anno.
Gli attuali tre canonici sono don Pietro Antonio Toparini, don Pietro Porcaroli e don Bartolomeo Bartoli.
Allo stesso modo, per antico istituto, si dotano ogni anno, nella festa di San Giovanni, sei fanciulle, con la dote di 25 scudi ciascuna, la qual somma si consegna il giorno delle nozze insieme alla veste bianca.
Il vescovo visita prima la stanza degli infermi, dove ci sono soltanto otto letti, e ordina di aumentarli a dodici e, al posto dei piedi e delle gambe di legno, di fare delle gambe e dei piedi di ferro.
Nella stanza dei sacerdoti, ordina di accomodare i letti allo stesso modo e di apporre a ciascuno le sacre immagini.
Nella stanza per le donne, ingiunge di fare un altro letto nuovo e di munire la porta di serratura e chiave.
Per il resto, conferma i decreti del vescovo Aleotti ossia:
Che, oltre alle spese espresse sopra e alle altre riportate nei medesimi decreti, non sia permesso, senza licenza del vescovo, agli officiali di erogare i denari e i frutti dell’ospedale ad altri usi che a quelli che servono per utile dell’ospedale medesimo e degli ospedalieri, sotto pena del risarcimento a proprie spese;
Che non sia permesso ai medesimi di far tagliare o vendere i boschi cedui se non premesse le debite diligenze e pubblicati gli editti e previa la licenza dell’ordinario. La vendita si faccia ad estinzione di candela al maggior offerente;
Che i frutti dei boschi e degli alberi siano venduti allo stesso modo a estinzione di candela;
Che ciascuno dei discreti debba annotare su un foglio le elemosine distribuite dallo stesso, con il giorno, il nome e il cognome delle persone alle quali sono state concesse e, sottoscritto il foglio e firmato il giuramento, si debba consegnare ogni domenica nelle mani del priore e dell’esattore e dagli stessi si ripongano nell’archivio al fine che si possa sempre render conto, anche delle elemosine;
Che i detti discreti, prima di essere ammessi all’esercizio, debbano giurare nelle mani del priore e del cancelliere pro tempore, sui Vangeli, di dispensare le elemosine alle persone veramente povere, senza riguardo per qualsivoglia affetto o passione;
Che si ricevano con benevolenza gli infermi, o cittadini o forestieri, e, oltre agli alimenti, si diano loro le medicine ordinate dal medico, finché, secondo il di lui giudizio, non staranno meglio;
Che tanto gli infermi suddetti, quanto i pellegrini ammalati o zoppicanti incapaci di camminare, siano provvisti di una carrozza fino all’ospedale più vicino;
Che, ad eccezione degli infermi come sopra, si ammettano soltanto i sacerdoti veramente pellegrini, a esclusione dei viandanti; agli stessi tuttavia non sarà permesso di pernottare oltre un giorno se al priore pro tempore non sembrerà necessario disporre diversamente per una causa ragionevole;
Che non si ricevano gli uomini con le donne se non consti dai documenti essere congiunti dal grado di consanguineità o dal matrimonio;
Che le donne non accompagnate da uomini pernottino nella stanza destinate alle stesse che sia chiusa di notte e che non si apra se non dopo il sorgere del sole da parte dell’ospedaliera, che custodisca le chiavi, sotto pena della privazione dell’ufficio;
Che nella stanza chiamata “Il Cagnardo” per i viandanti, si ammettano solo i viandanti uomini e per una sola notte, riservata tuttavia la facoltà al priore di ospitarli fino a tre giorni per una giusta causa;
Che nel libro particolare si annotino quotidianamente i nomi e i cognomi, la patria degli infermi e il giorno dell’accesso, della dimissione o della morte.
Il vescovo visita anche la stanza che funge da archivio e la trova a norma, come anche le casse che custodiscono i beni mobili e la cassa nella quale si conserva il denaro, ordinando che in futuro non si prelevi o eroghi per altro che per servizio e beneficio dell’ospedale, anche sotto pena della scomunica ipso facto.
Ordina, inoltre, che, procedendosi alla retrovendita dei censi, si debbano deporre le sorti dei medesimi nel Monte di Pietà al fine di essere sempre informati dell’investimento, sotto pena della scomunica.
Visitato infine l’oratorio nel quale si riuniscono i confratelli per le preghiere, secondo il loro lodevole istituto, lo trova a norma.
Fonti: ASDCC, Dioc. Civita, Ordinamento Mengacci, Littera G – Visitationes, 21, cc. 177v-179v