OSPEDALE
Ospedale di San Nicolò
Possiede i beni amministrati da dei santesi ai quali si è ordinato di render conto della loro gestione.
Il vescovo ordina di aggiustare la scala verso il cimitero, di ricoprire la finestra con tela cerata nella camera dei sacerdoti, di fare lo stesso e provvedere i letti di lenzuola di lino e coperte di lana sufficienti nella stanza degli ammalati e di rifare il pavimento e provvedere i letti di pagliericcio nella stanza delle donne.
L’ospedaliere, per la custodia dell’ospedale, dei pellegrini e degli ammalati, percepisce dieci quarte di frumento, cinque di mosto crudo, un vaso di sale e 10 baiocchi per infermo che conduca a Civita Castellana o a Castelnuovo di Porto e, inoltre, le questue che si fanno ogni giorno con una piccola cassa nella chiesa dello stesso ospedale, con l’onere di mantenere la lampada accesa la domenica e le feste di precetto e, oltre all’abitazione, ha il godimento di due appezzamenti presso l’ospedale stesso.
Gli si è raccomandata la cura e la carità nel ricevere i bambini esposti e nel trasportarli a Castelnuovo, con un’elemosina di 3 giuli per l’ospedaliere del detto luogo per ciascun bambino e con l’onere di trasferlirli all’ospedale di Santo Spirito di Roma.
Il vescovo ha rinnovato i decreti del vescovo Aleotti ossia:
Che se sul ragazzo non si trovi prova del Battesimo, subito lo si porti al parroco e questi lo battezzi sotto condizione;
Che all’accesso dei malati, se maschi non siano quelli spogliati dall’ospedaliera, se femmine dall’ospedaliere, ma i maschi spogli l’ospedaliere e le femmine dall’ospedaliera pena l’esclusione dall’ufficio;
Che non si deputino ai santesi o ai fattori che sono debitori dell’Ospedale o che non abbiano ancora reso conto della loro gestione, la sua amministrazione né si confermino in altri ufficio senza l’espressa licenza del vescovo;
Che non sia permesso al fattore o all’agente di fare spese superiori allo scudo senza ordine scritto dei priori e dei santesi né di dare somme in denaro senza ricevuta sotto pena di rimborsare col proprio e nemmeno ai santesi di fare spese superiori ai 10 scudi senza il beneplacito per iscritto del vescovo;
Che non sia permesso ai medesimi di somministrare il frumento dell’ospedale a persona alcuna eccetto ai lavoratori della tenuta di Monte Cerrino, dell’Ospedaletto e di Santa Maria di Vallelonga per metà della semina pena le sanzioni di cui sopra e per altre più gravi, anche afflittive;
Che non si accrescano le provvigioni al medico condotto e al maestro senza licenza scritta del vescovo;
Che gli infermi si ricevano e trattino benignamente, che ad essi si somministrino il vitto e le medicine e se morissero per causa naturale non gli si seppellisca se non dopo un lasso di dodici ore. Se invece per morte improvvisa, se non dopo trascorse ventiquattro ore e compiute dal parroco le esequie secondo il rito della Chiesa, sotto pena per l’ospedaliere della perdita di un anno di stipendio e per il parroco di 10 scudi da applicarsi in favore del detto ospedale;
Che gli infermi, se convalescenti e non potendo camminare, si provvedano di cavallo fino all’ospedale del luogo più vicino;
Che eccettuati gli infermi come sopra si ammettano solamente i sacerdoti e quei secolari che siano pellegrini ad esclusione dei vagabondi di cui sopra. Ma i pellegrini non possano rimanere in quello stesso luogo più di un giorno, almeno che il vicario foraneo non acconsenta a protrarre la loro dimora per ragionevoli cause;
Che non ricevano uomini con donne se non constaterà da documenti legittimi che i congiunti in primo grado di consanguineità o affini o uniti dal vincolo del Matrimonio;
Che le donne pernottino separatamente dagli uomini e che nella loro stanza si osservi di notte la chiusura con le chiavi che restino presso l’ospedaliera che non possa aprire la porta se non dopo il sorgere del sole pena la privazione dell’ufficio;
Che nella casa nominata volgarmente “Il Cagnardo” per i vagabondi, si ammettano gli uomini e non le donne per un solo giorno, se non per ragionevoli cause altrimenti considerate dal vicario foraneo;
Infine, che in nessun modo si ricevano merciai o mercanti o persone simili sotto le pene di cui sopra contro gli ospedalieri.